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REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Università degli Studi di Trieste

Art. 5 - Direttore del Dipartimento.

  1. Il Direttore del Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, ed è nominato con decreto rettorale. Le votazioni sono valide purchè vi partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto.
  2. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia, e, in caso di inesistenza o non rieleggibilità di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia.
  3. Il Direttore resta in carica per tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per una seconda rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.
  4. Il Direttore del Dipartimento:
    a) rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati, ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso, anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori;
    b) promuove, con la collaborazione della Giunta, le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, di leggi, statuti e regolamenti e tiene i rapporti con gli altri Organi accademici;
    c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
    predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;
    d)
    propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli Enti interessati;
    e)
    mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e degli esami finali di diploma assegnati dai corsi di studio;
    f) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle rispettive fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; registra il materiale inventariabile, anche acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, sull'inventario generale del Dipartimento, ovvero su altri appositi inventari ove previsti da Enti finanziatori;
    g) cura che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario assegnato al Dipartimento svolga correttamente i compiti assegnatigli;
    h) designa, fra i professori di ruolo del Dipartimento, un vicedirettore che viene nominato con decreto rettorale. Il vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento.
  5. Il docente di prima fascia più anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore e non prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio di Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi che il Direttore cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione.